In risposta alla mia serie in due parti su come gestire la ricerca giuridica generata dall’IA, il mio caro amico e collega Daniel Solove mi ha posto una domanda: «Qual è la differenza tra te e un giudice? Un giudice firma le proprie opinioni legali, quindi non sta facendo la stessa cosa di un’IA?»

Claude è solo un assistente virtuale, obietta Solove. Una domanda legittima, ma la risposta non è così semplice. Le norme sull’autorialità nelle sentenze giudiziarie e negli articoli accademici sono profondamente diverse.

Le sentenze giudiziarie: un messaggio istituzionale

Le opinioni giudiziarie sono atti di potere pubblico formale. Il nome del giudice che le firma è solo una convenzione. Prendiamo un caso di una corte d’appello federale, deciso da un collegio di tre giudici: Ay, Bee e Cee. Se la sentenza viene pubblicata, ciò che conta non è chi l’ha firmata, ma il fatto che sia stata emessa da un organo autorizzato. Che sia firmata da Ay, Bee o Cee, o addirittura emessa per curiam (senza firma), la sua autorità come precedente resta invariata.

In questo contesto, l’autorialità individuale passa in secondo piano. Una sentenza firmata da un giudice rappresenta la posizione collettiva del collegio, non solo quella del singolo magistrato. Non avrebbe senso, quindi, che un assistente legale firmasse un’opinione che ha contribuito a redigere: la sentenza è un messaggio istituzionale, e ciò che conta è l’istituzione, non il nome sul documento.

La ricerca giuridica: un atto di autorialità personale

Le norme accademiche, invece, sono profondamente diverse, soprattutto per quanto riguarda gli articoli delle riviste giuridiche tradizionali. In questo caso, lo studioso afferma: «Questa è la mia opinione».

Immaginiamo un concerto jazz: il solista sale sul palco per esprimere la propria visione musicale. Se invece estrae un telefono e fa partire una registrazione di un assolo di John Coltrane, non stiamo celebrando il suo talento, ma stiamo sottolineando il suo fallimento. Il solista avrebbe dovuto contribuire con la propria arte, non limitarsi a riprodurre quella altrui.

Allo stesso modo, in ambito accademico, l’autorialità implica un contributo personale e originale. Un articolo firmato da un giurista non è semplicemente un riassunto di fonti esistenti: è una riflessione critica, un’analisi unica che porta il marchio dell’autore. L’IA può assistere nella ricerca o nella stesura, ma non può sostituire l’intelletto, l’esperienza e la prospettiva unica di chi scrive.

Le eccezioni e i limiti delle norme

È chiaro che queste norme non sono assolute. Il valore attribuito all’individualità nell’espressione artistica o accademica può variare a seconda del contesto culturale e storico. Tuttavia, nel diritto, il principio secondo cui il contributo personale conta rimane fondamentale. Un giudice non è un semplice compilatore di sentenze, così come uno studioso non è un mero raccoglitore di opinioni altrui.

L’IA può essere uno strumento potente, ma non può assumere il ruolo di un giudice o di un autore. Il suo valore risiede nell’assistenza, non nella sostituzione dell’intelligenza umana.

Fonte: Reason