Un recente caso giudiziario a New York ha riacceso il dibattito sulla possibilità di utilizzare la pseudonimia nei procedimenti legali, anche dopo anni di partecipazione pubblica. La sentenza del giudice Scott Dunn della Contea di Queens, emessa nel caso P.F. v. M.B., ha concesso all’imputato M.B. di procedere con un nome falso, nonostante avesse inizialmente partecipato al processo con il suo nome reale per oltre due anni.

La vicenda trae origine da una relazione sentimentale tra la ricorrente P.F. e M.B., all’epoca coniugato con un’altra persona. Secondo quanto riportato nell’atto di citazione, M.B. e la moglie avrebbero diffuso, senza il consenso di P.F., foto e video intimi della donna a familiari, colleghi e a un terzo interessato all’acquisto dell’azienda di P.F. Inoltre, sarebbero stati utilizzati social media ed email per minacciare la ricorrente, causando danni alla sua reputazione e al suo benessere psicologico.

P.F. aveva ottenuto la pseudonimia nel agosto 2023, mentre M.B. era stato nominato pubblicamente nei documenti giudiziari sin dall’inizio della causa, nel marzo 2023. Tuttavia, nell’aprile 2025, M.B. ha presentato una controquerela, accusando P.F. di aver diffuso immagini intime senza il suo consenso e di averlo sottoposto a violenze fisiche e chimiche. A luglio 2025, M.B. ha richiesto di essere pseudonimizzato per i futuri atti processuali, una richiesta accolta dal giudice.

Nella sua motivazione, il giudice Dunn ha sottolineato che le accuse mosse da M.B. riguardano la diffusione di «revenge porn» a privati cittadini, non attività governative, e che la trasparenza dei procedimenti giudiziari non sarebbe compromessa dalla pseudonimia. Inoltre, ha evidenziato che le accuse coinvolgono «questioni di massima intimità», che potrebbero causare ulteriori danni psicologici a M.B. se costretto a continuare il processo con il suo nome reale.

M.B. ha dichiarato di aver subito incubi, insonnia e la necessità di intraprendere una terapia a causa delle azioni di P.F. Ha inoltre affermato che l’uso del suo nome reale aumenterebbe il rischio di revittimizzazione e peggiorerebbe la sua umiliazione. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di pseudonimia per i futuri atti processuali, senza retroattività, riconoscendo che la tutela della privacy di M.B. prevale sull’interesse pubblico alla trasparenza in questo caso specifico.

Fonte: Reason