Il giudice Cecilia Altonaga del tribunale distrettuale della Florida meridionale ha respinto la richiesta di Megan Thee Stallion per un'ingiunzione permanente contro un utente online accusato di cyberstalking e diffamazione. La decisione, contenuta in un'ampia sentenza, si basa sulla valutazione che la misura richiesta costituirebbe una restrizione preventiva incostituzionale, in violazione del Primo Emendamento della Costituzione statunitense.

La vicenda nasce da una causa intentata dalla rapper, vincitrice di un Grammy, contro un personaggio noto online come Milagro Gramz o Mobz World. Megan Thee Stallion accusava l'imputato di aver orchestrato una campagna diffamatoria di ritorsione dopo il suo coinvolgimento nella condanna nel 2022 di Tory Lanez, rapper canadese condannato per averla ferita con un'arma da fuoco durante un processo ampiamente pubblicizzato.

Un giurì aveva già riconosciuto alla rapper un risarcimento di 75.000 dollari per diffamazione, per la violazione di una legge della Florida relativa alla promozione di immagini sessuali alterate e per il danno emotivo intenzionale. Tuttavia, la cantante aveva richiesto al giudice anche un'ingiunzione permanente con otto richieste specifiche:

  • Divieto di qualsiasi contatto diretto, indiretto o tramite terzi con la rapper;
  • Obbligo di mantenere una distanza minima di 500 piedi da Megan Thee Stallion, dalla sua abitazione e da qualsiasi luogo in cui si trovi, nonché di 1.000 piedi dai suoi concerti;
  • Divieto di divulgare informazioni personali e identificative della cantante;
  • Divieto di promuovere, distribuire o trasmettere il video deepfake o qualsiasi altra rappresentazione sessuale alterata di Megan Thee Stallion;
  • Divieto di diffondere dichiarazioni diffamatorie sul suo testimonianza al processo di Tory Lanez, sul suo stato mentale ed emotivo, sul consumo di alcol o sulla sua famiglia;
  • Divieto di incitare terzi a minacciare o danneggiare la rapper, il suo team o la sua famiglia;
  • Divieto di molestie, minacce, aggressioni, stalking, cyberstalking, impersonificazione o altre condotte disturbanti;
  • Obbligo di rimuovere tutte le dichiarazioni e i post relativi al verdetto del giurì.

La corte ha respinto tutte queste richieste, sottolineando che un'ingiunzione permanente di questo tipo rappresenterebbe una restrizione preventiva delle libertà di espressione, vietata dal Primo Emendamento. Sebbene alcuni tribunali federali abbiano ammesso la possibilità di ingiunzioni permanenti dopo una sentenza definitiva, la giudice Altonaga ha evidenziato che tali misure devono essere strettamente circoscritte e non possono vietare affermazioni non ancora giudicate diffamatorie.

Inoltre, la corte ha rilevato che Megan Thee Stallion non ha dimostrato che l'imputato sia un diffamatore insolvente che necessiti di ulteriori incentivi per rimuovere le sue dichiarazioni diffamatorie. La richiesta di ingiunzione, secondo la giudice, non era sufficientemente collegata a dichiarazioni successive al processo di novembre 2025, rendendo la misura ancora più insostenibile sotto il profilo costituzionale.

Fonte: Reason