Un tribunale del Nord Dakota ha recentemente respinto il riconoscimento di un divorzio ottenuto all’estero secondo la legge islamica, aprendo un precedente giuridico che potrebbe avere ripercussioni su casi simili. La decisione, emessa dalla giudice Stephanie Hayden del tribunale distrettuale della contea di Cass, è attualmente in fase di appello presso la Corte Suprema del Nord Dakota.
La vicenda di Sara e Mojahid
Sara e Mojahid si sono sposati il 5 febbraio 2001 in Sudan. Secondo la legge islamica, il marito ha il diritto di avviare una procedura di divorzio, nota come talaq, semplicemente pronunciando tre volte la sua intenzione di separarsi dalla moglie. Questa dichiarazione può avvenire verbalmente o per iscritto, senza che la moglie ne sia a conoscenza o debba essere presente. La moglie, inoltre, non può opporsi a questa procedura.
Nel caso specifico, Mojahid avrebbe pronunciato la formula del talaq tre volte prima del 11 dicembre 2022, senza che Sara ne fosse informata. Successivamente, Mojahid ha ottenuto un Certificato di Divorzio in Sudan, basato sulle sue dichiarazioni, anche se al momento della richiesta né lui né Sara risiedevano nel paese. La coppia viveva infatti negli Emirati Arabi Uniti (UAE) dal 2015, dove Mojahid ha ricevuto un incarico universitario.
Il 19 dicembre 2022, Mojahid ha inviato via email il Certificato di Divorzio a Sara, la quale, ignara della procedura, aveva già avviato una causa di divorzio negli UAE nel 2021. Mojahid aveva risposto sostenendo che il matrimonio era già terminato grazie al Certificato di Divorzio. Le parti hanno poi ritirato la causa negli UAE.
Il trasferimento negli Stati Uniti e la nuova causa
Nel febbraio 2023, Sara si è trasferita negli Stati Uniti, dove Mojahid aveva accettato un incarico presso un’università. I due hanno ripreso a vivere insieme nel maggio 2023. Tuttavia, il 26 luglio 2024, Sara ha presentato una nuova domanda di divorzio presso un tribunale del Nord Dakota, sostenendo che il matrimonio era ancora valido.
Mojahid ha contestato la giurisdizione del tribunale, affermando che il matrimonio era già stato sciolto grazie al talaq e al Certificato di Divorzio ottenuto in Sudan. Tuttavia, la giudice Hayden ha stabilito che il tribunale non è tenuto a valutare la validità del talaq o del Certificato secondo la legge islamica o sudanese, ma deve decidere se riconoscere il divorzio straniero come valido negli Stati Uniti.
La dottrina della comità: un principio chiave
La decisione si basa sulla dottrina della comità, un principio giuridico che regola il riconoscimento di atti, sentenze o decreti stranieri. Secondo questa dottrina, un tribunale statunitense può decidere di riconoscere una sentenza straniera, ma non è obbligato a farlo. La comità non è né un obbligo assoluto né una semplice cortesia internazionale, ma piuttosto una valutazione che tiene conto sia degli obblighi internazionali che dei diritti dei cittadini statunitensi o di altre persone coinvolte.
«La comità richiede un equilibrio tra il rispetto delle decisioni straniere e la tutela dei diritti delle parti coinvolte, soprattutto quando queste decisioni non rispettano gli standard giuridici fondamentali dei sistemi legali occidentali» ha dichiarato un esperto di diritto internazionale.
Implicazioni della sentenza
La decisione del tribunale del Nord Dakota solleva importanti questioni sulla riconoscibilità dei divorzi stranieri, soprattutto quelli ottenuti secondo normative religiose o consuetudinarie che non rispettano i principi di equità e trasparenza tipici dei sistemi giuridici occidentali. Questo caso potrebbe avere ripercussioni su altre coppie che si trovano in situazioni simili, costringendo i tribunali statunitensi a valutare attentamente la validità di procedure di divorzio ottenute all’estero.
Attualmente, la causa è in fase di appello presso la Corte Suprema del Nord Dakota, che dovrà decidere se confermare o meno la sentenza di primo grado. La decisione finale potrebbe stabilire un precedente significativo per i casi futuri che coinvolgono divorzi ottenuti secondo normative straniere.